LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del D.Lgs.231/01 l’Organismo di vigilanza (spesso indicato con l’acronimo ODV) ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, nonché di curare l’aggiornamento del modello stesso.
La normativa nulla stabilisce per quanto riguarda la composizione dell’Organismo di vigilanza, né dal punto di vista della numerosità dei suoi componenti, né dal punto di vista della necessità, o meno, che si tratti di figure interne o esterne all’Ente.

Nomina e composizione dell’OdV

Una volta predisposto ed approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo, l’organo amministrativo dell’Ente ha il compito di nominare l’Organismo di vigilanza, operando la scelta di come strutturare questo organismo e la scelta delle figure che lo andranno a comporre, non dimenticando che dovranno essere garantite autonomia ed indipendenza dell’ODV.

A seconda di aspetti quali le caratteristiche dell’Ente, la sua dimensione, le attività svolte, il contenuto del MOG e, in particolare, quanto indicato nella mappatura dei reati (e, quindi, le aree più sensibili per la commissione dei reati presupposto), l’Organismo di vigilanza potrà essere costituito da uno o più membri, e questi potranno essere interni all’Ente, esterni all’Ente oppure sia interni che esterni.

L’organo amministrativo dell’Ente dovrà assicurare all’Organismo di vigilanza la disponibilità di un adeguato budget di spesa finalizzato a garantire la necessaria autonomia di ODV di fronte all’esigenza di richiedere a figure terze approfondimenti mirati, ad esempio a seguito di eventi occorsi o di segnalazioni ricevute.

Il servizio che offre Partner231

Le figure professionali che operano in Partner231 possono assumere il ruolo di membri dell’Organismo di vigilanza, assicurando la necessaria competenza sul D.Lgs.231/01 e sulla sua applicazione.

Inoltre, il servizio che proponiamo garantisce:

  • Un’esperienza approfondita sulle tecniche di esecuzione della vigilanza;
  • La programmazione delle attività (in termini di frequenza e durata della vigilanza) coerente con quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e con la tipologia e numerosità delle aree sensibili rispetto alla commissione di reati presupposto;
  • Un costante e puntuale aggiornamento rispetto alle evoluzioni della normativa di riferimento;
  • Continuità d’azione che si concretizza nel monitoraggio costante delle informazioni e segnalazioni provenienti dall’Ente, da cui può derivare la decisione di effettuare attività di vigilanza straordinarie, in aggiunta a quelle programmate.
 
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