Istituzione del Modello 231: obbligo o opportunità?

Istituzione del Modello 231: obbligo o opportunità?

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, da una sua unità organizzativa autonoma, da chi esercita di fatto poteri di gestione e controllo e da persone soggette a direzione e vigilanza. Il legislatore ha espressamente previsto di andare esente da predetta responsabilità nella sola ipotesi in cui l’Organo Dirigente abbia dotato l’Ente di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) nonché di un Organismo di Vigilanza (OdV) sempre che il predetto modello risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato.

Si tratta allora di stabilire se la necessità di adottare il modello risponda esclusivamente a esigenze volontarie di controllo del rischio e di tutela dell’ente o se, viceversa, esista un vero e proprio obbligo giuridico in tale senso.

Cosa dice l’art. 6 del decreto 231?

Il fatto che il Decreto (in particolare l’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001) preveda che  l’ente non risponda per i reati commessi da soggetti apicali o dipendenti, ‘se’ l’organo dirigente ha efficacemente adottato e attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, significa sicuramente che la norma lascia all’Ente la facoltà di adottare o meno il Modello.

Casi in cui il Modello 231 è obbligatoriamente richiesto

Va però innanzitutto osservato che ci sono importanti e peculiari eccezioni di cui tenere conto. Per esempio a livello di legislazione regionale  è previsto, come uno tra i requisiti per ottenere o mantenere l’accreditamento in specifici settori (es. formazione, sanità), la presenza del modello 231 all’interno dell’organizzazione di enti. In questi casi, l’adozione del MOG 231 e la nomina dell’Odv è imposta per legge.

Ancora, il Regolamento dell’Autorità garante della concorrenza del 2012 e il Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.A. hanno reso obbligatoria l’adozione del Modello 231 per le Società che richiedano di essere ammesse al segmento STAR della Borsa di Milano.

Lo stesso Codice degli appalti e delle concessioni evidenzia come il Modello 231 sia uno strumento essenziale per partecipare alla aggiudicazione di contratti con la pubblica amministrazione.

Infine si ricorda che la  normativa sul “Terzo settore ( Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117) prevede, all’art. 30, che l’organo di controllo debba vigilare oltre che sull’osservanza della legge e dello statuto anche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, incluse le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Disegno di legge presentato in Senato

Infine si evidenza che è stato presentato in Senato un disegno di legge che introdurrebbe all’art. 1 del decreto 231 l’obbligo di dotarsi di Modelli Organizzativi e di nominare un Organismo di Vigilanza per le società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative e società consortili che in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori a 8.800.000 euro.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della novella, gli enti inadempienti saranno condannati al pagamento di una sanzione pari a 200.000 euro per ciascun anno solare di inosservanza degli obblighi.

Conclusioni

Concludendo dunque, pur l’adozione sia stata prevista, originariamente, come “facoltativa” dal D. Lgs. 231/2001, si va sempre più verso “l’obbligatorietà” o perché richiesta per la partecipazione a gare pubbliche, da bandi o da leggi regionali, ovvero, principalmente, per evitare una responsabilità in capo agli amministratori. Si ricorda infatti che l’art. 2381 del codice civile impone agli amministratori di dotare la società di assetti organizzativi adeguati. Quindi in caso di rischio da reato 231 significativo (e quindi un rischio di sanzione per la società) la mancata adozione del Modello costituisce anche un inadempimento agli obblighi degli amministratori di predisporre assetti organizzativi adeguati (Tribunale di Milano, sent. N. 1774/2008).

Direi dunque che è sempre più l’ora di cogliere l’opportunità di adottare un modello organizzativo.